Art. 1.

      1. I datori di lavoro che assumono detenuti condannati o internati, nel rispetto della normativa vigente in materia di regime carcerario, non sono tenuti per tali lavoratori a versare i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, il cui onere è posto interamente a carico dello Stato.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei datori di lavoro che svolgono effettivamente attività formative nei confronti di detenuti, e in particolare di giovani detenuti di sesso maschile o femminile.
      3. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano anche nei nove mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.